La tematica dell’inquinamento idrico prodotto a seguito di un evento piovoso dal dilavamento di piazzali, cortili, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta ad uso promiscuo per il deposito o la movimentazione di materie prime o rifiuti si è arricchito di un nuovo capitolo.
La Regione Lombardia in data 24 marzo 2006 ha emanato il nuovo regolamento n° 4 riguardante la “Disciplina dello smaltimento delle acque
di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” con il quale la Regione ha aggiornato e innovato nella materia dettata dal vigente regolamento di igiene e rimasta inalterata per diversi anni.
Gli aspetti più rilevanti sono ovviamente legati alle nuove definizioni che la regione introduce chiarendo e puntualizzando nuove definizioni:
a) “evento meteorico” una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento;
b) “acque meteoriche di dilavamento” la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
c) “acque di prima pioggia” quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente
distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
d) “acque di seconda pioggia” la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
e) “acque pluviali” le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni.
La novità più importante è quella di aver scisso il parametro dell’intensità di pioggia dall’unità di tempo, in quanto ciò che importa non è trattare una portata ma contenere un volume ed è quindi ininfluente in quanto tempo questo volume si raccolga.

|